Titolarità farmacia
La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone, a società di capitali e a società cooperative a responsabilità limitata (art. 7 L. n. 362/1991 e ss.mm.ii.).
Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di farmacia è consentito solo dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione alla titolarità e deve essere riconosciuto con provvedimento dell'ATS.
MOD 10_trasferimento titolarità a società
MOD 15_trasferimento titolarità a farmacista
Quando una società titolare di farmacia assegna la direzione ad altro farmacista o quando una società di persone, titolare di farmacia, si trasforma in società di capitali, o in caso di variazioni dello statuto, dei patti sociali, della compagine sociale o delle quote sociali, l'ATS ne prende formalmente atto.